Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 20 febbraio 2018, e sono entrate in vigore 30 giorni dopo, cioè dal 22 marzo. Sono composte da due parti: il decreto (tre articoli più un allegato da 12 capitoli) e la circolare, che è in fase di pubblicazione. Nelle nuove norme è stata posta grande attenzione alle prove sui materiali, modificando completamente il capitolo 11 rispetto alle norme precedenti in modo da recepire le disposizioni dell’Unione Europea sulla libera circolazione dei prodotti da costruzione. Nel dettaglio le modifiche più salienti si possono riassumere come segue:
1) I prelievi dei campioni (sostanzialmente carote di CLS e barre di armatura) per la caratterizzazione dei materiali ai fini della valutazione di edifici esistenti, possono essere eseguiti solamente dailaboratori di cui all’articolo 59 del DPR 380/2001 (laboratori ufficiali o autorizzati). I laboratori devono dare evidenza della conformità dell’avvenuto prelievo, altrimenti i campioni non potranno essere accettati ai fini dell’attività di certificazione ufficiale del Laboratorio.
2) La domanda di prove al laboratorio deve essere sottoscritta dal Direttore dei Lavori e deve contenere precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo, data di prelievo ed eventuale estremo del verbale di prelievo. Le stesse indicazioni devono essere riportate nella domanda di prova inviata al laboratorio e sottoscritta dal Direttore dei Lavori. Il laboratorio verifica lo stato dei provini e la documentazione di riferimento ed in caso di anomalie riscontrate sui campioni, oppure di mancanza totale o parziale degli strumenti idonei per la identificazione degli stessi, deve sospendere l’esecuzione delle prove e darne notizia al Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
3) Le prove a compressione vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo. In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera. Il laboratorio è tenuto a dare comunicazione al Committente dell’opera e/o, per le Opere Pubbliche, alla stazione appaltante.
4) La media delle resistenze a compressione dei due provini di un prelievo rappresenta la “Resistenza di prelievo” che costituisce il valore mediante il quale vengono eseguiti i controlli del calcestruzzo. Il prelievo non viene accettato se la differenza fra i valori di resistenza dei due provini supera il 20% del valore inferiore. In questo caso il Laboratorio emetterà il relativo certificato, in cui sarà chiaramente indicato, in maniera evidente, visibile e non ambigua per i campioni per cui la suddetta differenza superi il 20% del valore inferiore, che “ai sensi del §11.2.4 del D.M. 17.01.2018 i risultati non sono impiegabili per i controlli di accettazione di cui al §11.2.5 del D.M. 17.01.2018 e che pertanto dovranno applicarsi le procedure di cui al §11.2.5.3 (ESECUZIONE DI PROVE COMPLEMENTARI), ultimi tre capoversi, dello stesso D.M. 17.01.2018”, dandone anche comunicazione al Committente dell’opera e/o, per le Opere Pubbliche, alla stazione appaltante.
5) I laboratori devono conservare i campioni, di calcestruzzo, acciaio o altro materiale, sottoposti a prova per almeno trenta giorni dopo l’emissione dei certificati di prova, in modo da consentirne l’identificabilità e la rintracciabilità, e non più per i venti giorni precedentemente previsti.
Al seguente link sono disponibili i primi chiarimenti sulla norma pubblicati dal Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti http://cslp.mit.gov.it/index.php?option=com_content&task=view&id=159&Itemid=20 ,
Il testo completo delle nuove norme è in allegato a questo articolo.